Il reato di “stalking “ derivante dall’inglese “to stalk” (fare la posta “alla preda”) allude a condotte criminose atte ad interferire nella vita privata altrui con comportamenti antigiuridici. Il reato di atti persecutori (c.d. stalking) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti (1).
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