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giovedì, luglio 31, 2008

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

- Gli standard del CTP
- Il CTP in breve
- Prevenire i maltrattamenti
- Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Corte penale internazionale (CPI)

Ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI) e revisione del diritto penale (reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali)
Misure complementari in materia di diritto penale per l’attuazione dello Statuto di Roma della CPI
Di che cosa si tratta?
Il 17 luglio 1998 una Conferenza diplomatica tenutasi a Roma ha adottato lo "Statuto di Roma" mediante il quale è stata istituita una Corte penale internazionale (CPI) permanente con sede all'Aia. LA CPI è competente per giudicare e perseguire il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Esercita la proprie funzioni soltanto qualora le autorità nazionali competenti non intendano o non siano in grado di perseguire tali reati.

Tenuto conto della sua tradizione umanitaria e del suo ruolo di Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera ha fornito un contributo notevole nell'ambito dei lavori volti a creare una Corte penale internazionale forte e indipendente. La Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della CPI nel 2001, attuando le modifiche di legge immediatamente necessarie (cooperazione con la CPI). La seconda tappa della revisione ha lo scopo di conformare completamente allo Statuto di Roma il diritto penale materiale.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Adottato da Resolution 260 (III) A dell' Assemblea Generale di U.N. il 9 dicembre 1948.

Entrata in vigore: il 12 gennaio 1951.

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionate, contrario allo spirito e ai fini deue Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Art. I: Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si irnpegnano a prevenire ed a punire.


Art. II: Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

(a) uccisione di membri del gruppo;
(b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
(d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Art. III: Saranno puniti i seguenti atti:

(a) il genocidio;
(b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
(c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
(d) il tentativo di genocidio;
(e) la complicità nel genocidio.

Art. IV: Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili * o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Art. V: Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in confornità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

Art. VI: Le persone accusate di genocidio o di uno deal altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a queue Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII: Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare 1'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.


Art. VIII: Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.

Art. IX: Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controveria.

Art. X: La presents Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.


Art. XI: La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal l° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti cb adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XII: Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione deua presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.


Art. XIII: Nel giomo in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIV: La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV: Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti aua presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI: Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi rnomento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII: Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:

a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
e) l'abrogazione deha Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.

Art. XVIII: L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata confonrme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.


Art. XIX: La presente Convenzione sara registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

La Corte Europea dei diritti umani

I cittadini dell’Unione europea, nel caso in cui ritengano violati i propri diritti, possono ricorrere alla Corte dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo. I diritti sanciti nella Convenzione e tutelati dal Tribunale di Strasburgo sono parecchi, ma si può richiedere l'intervento della Corte solo quando sono esaurite le vie di ricorso interne.

Il tribunale di Strasburgo è la più importante istituzione di tutela giuridica dei diritti dell'uomo a livello europeo. Ogni singolo cittadino dell'Europa unita può rivolgersi alla Corte per lamentarsi dell’eventuale lesione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Questa istituzione però non si occupa dei ricorsi diretti contro privati o contro istituzioni private.

Ecco, per esempio, alcuni casi si può ricorrere al Tribunale di Strasburgo

la lentezza cronica dei processi nazionali, cioè se vogliamo che il processo in cui siamo coinvolti sia risolto entro un tempo ragionevole
per trattamenti disumani o degradanti
per far valere il diritto alla libertà di espressione
per tutelare la privacy della propria vita privata e familiare e della propria corrispondenza
Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avvengono in via epistolare. Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese ma i cittadini possono scrivere in una qualsiasi delle lingue degli Stati membri. La procedura è totalmente gratuita, ma è necessario che i ricorsi di individui o gruppi siano conformi a alcuni criteri di ammissibilità.

Per prima cosa si deve scrivere e inviare il ricorso per posta normale e non in forma anonima. Se il cittadino non vuole che sia rivelata la sua identità, è sufficiente precisarlo nella lettera e spiegare il perché. Si deve poi dimostrare la fondatezza del ricorso. Questo deve essere presentato entro 6 mesi dalla decisione definitiva data da un'autorità nazionale. Inoltre non ci devono essere altre procedure internazionali in corso per l'indagine o la soluzione dello stesso caso.

La richiesta di ricorso può essere scritta anche senza l'assistenza di un avvocato e deve riportare nome, data di nascita, nazionalità, professione e indirizzo del cittadino e dell’eventuale rappresentante. Inoltre deve esporre i fatti in modo sintetico, con l’indicazione della parte contro cui è presentato il ricorso e le copie di tutti i documenti utili.

Tra i Paesi più condannati a Strasburgo, per la lentezza dei processi giudiziari, al primo posto c’è proprio l’Italia e per lo stesso motivo la Russia, la Francia, Polonia e Turchia. Anche se per quest’ultimo Paese le condanne che pesano maggiormente sono quelle "pesanti", cioè torture inflitte agli oppositori curdi, violazione del diritto alla vita e dei principi basilari della democrazia, come per esempio la libertà di espressione.