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sabato, marzo 01, 2008

Liceità del pedinamento

Il pedinameto consiste nell'osservare fatti che possono essere rilevanti da un punto di vista probatorio. Un'attività questa, spesso essenziale nell'attività investigativa privata.

L'articolo 660 del codice penale rubricato "molestia o disturbo alle persone" così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 €".

Per configurare il reato quindi è necessario l'elemento oggettivo della petulanza o del biasimevole motivo e l'elemento soggettivo del dolo specifico. La Corte di Cassazione ha dichiarato che per petulanza si intende un modo di agire indiscreto, pressante e impertinente che limita la libertà personale altrui. Quindi la molestia assume rilievo penale laddove raggiunge la soglia della petulanza o del biasimevole motivo.

Il pedinamento svolto da investigatori privati non integra il reato di molestia, mancando l'elemento della petulanza e del biasimevole motivo. Non interferisce nell'altrui sfera di libertà perchè non si concreta in un'agire pressante e impertinente. Il reato si configura invece laddove l'investigatore privato insista nella condotta nonostante la persona pedinata,accortasi del pedinamento, ne chieda la cessazione.

Il Resgistro delle sentenze accessibile agli investigatori privati

Gli investigatori privati possono continuare ad accedere al registro delle sentenze, sia civili sia penali, in base alle norme processuali.
Un agenzia di investigazioni si è rivolta al Garante per lamentare il fatto che un tribunale ha negato, in nome della privacy, l'accesso al "registro repertorio" nel quale vengono annotate le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, tenuto presso la cancelleria degli uffici giudiziari.
Il Garante ha precisato più volte che l'applicabilità della legge n. 675 del 1996 non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, in quanto occorre verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela, disciplinati da disposizioni di legge o di regolamento.
In questo senso, fra le norme non abrogate dalla legge sulla riservatezza dei dati sono ricomprese quelle che regolano la conoscibilità e il rilascio di copie di atti processuali e di altri atti e registri, tenuti presso uffici giudiziari in base al codice di procedura penale e ad altre norme processuali vigenti.
La richiesta di consultazione da parte di istituti di investigazione privata e l'eventuale richiesta di copie
possono, pertanto, essere esaminate alla luce di queste norme processuali senza che la privacy possa, di per se stessa, essere considerata al riguardo come un fattore preclusivo.