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martedì, gennaio 25, 2011

La riforma del TULPS e le investigazioni private

domenica, gennaio 09, 2011

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2010



Sen. Giampaolo Bettiamo

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, CARRARA, VALENTINO,
RAMPONI e TOTARO

Disciplina della professione di investigatore

Onorevoli Senatori. – Considerato che l’attività di investigazione, ricerca e raccolta di informazioni svolta dagli investigatori privati, al fine di far valere e difendere legittimi diritti ed interessi in sede stragiudiziale e giudiziale civile è ancora attualmente disciplinata dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanate durante il regime fascista con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (dall’articolo 134 al 141), e dal relativo regolamento per l’esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, (dall’articolo 257 al 260), quindi da norme che sebbene siano sopravvissute all’approvazione della nostra Carta costituzionale, sono da lungo tempo divenute del tutto anacronistiche ed obsolete.

Considerato che sono ormai passati diciotto anni dall’entrata in vigore nel «nuovo» codice di procedura penale, e non si è ancora provveduto ad approvare una nuova disciplina professionale per gli investigatori privati finalizzata alla ricerca ed individuazione di fonti ed elementi di prova al fine della difesa penale (ai sensi degli articoli 327-bis e 391-bis e seguenti del codice di procedura penale e dell’articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), ciò considerato, si ritiene necessario e non più prorogabile, che venga approvata una nuova normativa che disciplini in modo completo, organico e moderno la professione dell’investigatore.
In tal senso, ispirandosi ai principi del nostro ordinamento costituzionale ed a quello dell’Unione europea, si propone, sotto l’alta vigilanza del Ministero della giustizia, l’istituzione di un Collegio degli investigatori, formato da un albo degli investigatori giudiziari e da un albo degli investigatori privati, con un consiglio nazionale e tre consigli interregionali.
Al fine di garantire il più corretto esercizio della professione, quale titolo di studio necessario per l’iscrizione all’albo degli investigatori giudiziari è previsto il diploma di laurea in scienze giuridiche o scienze dell’investigazione, mentre per l’iscrizione all’albo degli investigatori privati è previsto un diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale, ed inoltre sono previsti per i candidati all’iscrizione un periodo preliminare di pratica professionale di almeno due anni ed il superamento di selettive prove d’esame di idoneità professionale, in materie giuridiche e tecniche quali diritto costituzionale e dell’Unione europea, diritto civile e processuale civile, diritto penale e processuale penale, diritto amministrativo e processuale amministrativo, diritto commerciale e recupero crediti, diritto bancario e assicurativo, normativa in materia di protezione dei dati personali e informatica giuridica, epistemologia e teoria della prova, metodologia e tecniche dell’investigazione privata, investigazione penali difensive, medicina legale, deontologia professionale, ed altre.
L’esercizio della professione è altresì subordinato all’osservanza di severe norme deontologiche, in relazione ai doveri professionali di probità, diligenza, decoro, correttezza, segretezza e riservatezza professionale, prevedendo nei casi di inosservanza delle regole di buona condotta, l’istituzione di procedimenti disciplinari e sanzioni quali l’avvertimento, la censura, e nei casi più gravi la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione dall’albo.
Con l’approvazione di un’organica disciplina della professione, gli investigatori giudiziari e gli investigatori privati, nei limiti delle proprie competenze operative, dovranno sicuramente affrontare maggiori e più gravose responsabilità, ma per contro vedranno riconosciuto e valorizzato maggiormente il proprio ruolo professionale e sociale, dovendo e potendo meglio garantire quali professionisti esperti nella ricerca ed individuazione delle fonti ed elementi di prova, prestazioni professionali sempre più qualificate, per meglio rispondere e soddisfare i legittimi bisogni privati di informazione, salvaguardando e contemperando i diritti della personalità e della riservatezza, e consentendo alle persone una più concreta ed idonea tutela e difesa dei propri legittimi diritti ed interessi, provando i fatti che ne costituiscono il fondamento giuridico, sia in sede stragiudiziale che giudiziale civile, tributaria, amministrativa, ed in sede penale onde consentire alle parti private ed alle persone offese dal reato un effettivo esercizio del diritto alla prova, secondo i principi del giusto processo sanciti dal nostro ordinamento processuale penale e dalla nostra Costituzione.
Sono state queste le motivazioni per le quali si è predisposto il presente disegno di legge.

sabato, gennaio 08, 2011

DDL 2314

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, CARRARA, VALENTINO, RAMPONI e TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2010

Disciplina della professione di investigatore

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