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mercoledì, dicembre 03, 2008
Skype e le conversazioni criptate
Skype è un software introdotto nel 2002 di instant messaging e Voip con le stesse caratteristiche presenti nei client più comuni (chat, savataggio delle conversazioni, trasferimento di file)ad un sistema network di telefonate Peer-to-peer. Skype utilizza una implementazione VOIP per trasmettere le chiamate. Questo protocollo permette di scambiare una trasmissione analogica in una digitale e di poterla trasmettere nella rete sotto forma di pacchetti di dati. I dati trasmessi vengono crittografati a 128 bit cosi da rendere molto difficle il riconoscimento e la decifrazione da parte di agenti esterni alla comunicazione.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266. cpp - Limiti di ammissibilità.
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Art. 266-bis. cpp - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Art. 266-bis. cpp - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
martedì, novembre 25, 2008
Le intercettazioni telefoniche
Per poter contrallare sistematicamente un mezzo di comunicazione come il telefono, il fax o la posta elettronica ci devono essere già gravi indizi di reato. La decisione di sottoporre a intercettazione un telefono(o uno degli altri mezzi di comunicazione) deve essere presa da un giudice (il giudice per le indagini preliminari), su richiesta del pubblico ministero. In caso di urgenza l'intercettazione può essere disposta direttamente dal pubblico ministero con decreto motivato, ma entro ventiquattro ore lo stesso pubblico ministero deve comunicare il suo provvedimento al giudice. Se il giudice entro quarantott'ore non convalida l'intercettazione, le operazioni devono essere interrotte e tutto quello che è stato registrato non potrà essere utilizzato nel processo (art.267 cpp). Il codice penale prevede anche un limite temporale massimo di durata delle intercettazioni (quindici giorni).Inoltre, è stabilito che i risultati delle intercettazioni eseguite fuiri dei casi previsti o senza rispetto delle procedure non siano utilizzabili, non possono essere prese in considerazione dal giudice per condannare l'imputato; per assicurare materialmente l'inutilizzabilità le intercettazioni illecite devono essere distrutte prima della fine del processo (art. 271 cpp). Non bisogna dimenticare che l'autorità giudiziaria e le forze di polizia che intercettano dei telefonini pur essendo consapevoli che non si tratta di uno dei casi consentiti dalla legge, oppure lo fanno violando le norme del codice, possono incorrere nei gravi reati previsti dall'art. 617 del codice penale.
Ordalia
Oridalia fr.ordalie, ant.ordel: dal lat. medioev. ORDALIUM, che trae dal longobard. ORDAIL = ANG-SASS. ordàl, ted.ur-theil sentenza, giudizio.
Cosi venne barbaramente chiamata nel medio-evo la prova pericolosa del fuoco, dell'acqua bollente, del ferro rovente, del duello, mediante la quale doveva dimostrarsi la innocenza di alcuno: detto anche Giudizio di Dio.
Per saperne di più
Cosi venne barbaramente chiamata nel medio-evo la prova pericolosa del fuoco, dell'acqua bollente, del ferro rovente, del duello, mediante la quale doveva dimostrarsi la innocenza di alcuno: detto anche Giudizio di Dio.
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giovedì, novembre 20, 2008
Garante Privacy: Codice di deontologia per svolgere investigazioni difensive
Entrerà in vigore il 1° gennaio 2009 il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive che dovranno essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata.
In particolare, per quanto riguarda gli obblighi imposti agli investigatori privati è previsto che: "L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice".
(Garante per la protezione dei dati personali, Codice 6 novembre 2008: Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive).
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata.
In particolare, per quanto riguarda gli obblighi imposti agli investigatori privati è previsto che: "L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice".
(Garante per la protezione dei dati personali, Codice 6 novembre 2008: Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive).
lunedì, settembre 15, 2008
Gratuito patrocinio – anche le spese per investigatori privati sono a carico dello Stato
Il gratuito patrocinio è istituto comune a qualsiasi giurisdizione (civile, penale, militare, amministrativa, contabile e tributaria) e trae fondamento dall’art. 24 Cost. che assicura la difesa in ogni stato e grado del giudizio.
Esso consiste nel diritto garantito della Costituzione alle persone non abbienti:
a) alla difesa legale (avvocato) ed alla assistenza ausiliaria e tecnica ad opera di professionisti, consulenti tecnici, investigatori privati, scelti dallo stesso interessato sempre a spese dello Stato.
b) all’esonero del pagamento delle spese processuali, comprese quelle per la consulenza tecnica.
Per ulteriori informazioni sul patrocinio a spese dello Stato
Esso consiste nel diritto garantito della Costituzione alle persone non abbienti:
a) alla difesa legale (avvocato) ed alla assistenza ausiliaria e tecnica ad opera di professionisti, consulenti tecnici, investigatori privati, scelti dallo stesso interessato sempre a spese dello Stato.
b) all’esonero del pagamento delle spese processuali, comprese quelle per la consulenza tecnica.
Per ulteriori informazioni sul patrocinio a spese dello Stato
martedì, agosto 26, 2008
Art.359 c.p. - sono: persone che esercitano un servizio di pubblica necessità
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell`opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Segreto di Stato - art.12, 1°co.,1 n.801 del 1977
"Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
Legge 24 ottobre 1997, n.801
mercoledì, agosto 20, 2008
DIRITTO PENALE - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE O SCRIMINANTI
INFORMAZIONI COMMERCIALI
L’esercizio legittimo di attività investigative nel fornire al committente informazioni lesive dell’altrui reputazione e/o riservatezza.
Nel caso in cui le stesse non riguardino fatti notori, nessun addebito sarebbe ipotizzabile alla condotta dell’investigatore, richiamando l’esercizio del diritto (art.51 c.p.) per la conduzione di attività imprenditoriale, in quanto la Costituzione sancisce la libertà dell’iniziativa privata (art.41 Cost.), oltre che il consenso (art.50 c.p.) tacito dell’avente diritto.
Pertanto le lesioni prodotte alla reputazione dei terzi possono ritenersi scriminate , soltanto se sia assicurato il rispetto delle regole di buona fede e correttezza.
INFORMAZIONI MATRIMONIALI O PRE-MATRIMONIALI
Possono ritenersi scriminate quale esercizio del diritto (art.51 c.p.)
Da parte del committente:
1) di decidere alla creazione delle propria famiglia (pre-matrimoniali);
2) di tutela e interezza della propria famiglia (matrimoniali) (art. 29 Cost.);
Da parte dell’investigatore autorizzato:
1) all’esercizio della propria attività lavorativa, consentita e socialmente utile;
INDAGINI DIFENSIVE
Costituiscono esercizio del diritto di difesa la raccolta di elementi non soltanto a favore dell’indagato, bensi anche a carico di terzi, nei limiti e nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede, senza creare indizi di falsa reità a carico del terzo innocente.
L’esercizio legittimo di attività investigative nel fornire al committente informazioni lesive dell’altrui reputazione e/o riservatezza.
Nel caso in cui le stesse non riguardino fatti notori, nessun addebito sarebbe ipotizzabile alla condotta dell’investigatore, richiamando l’esercizio del diritto (art.51 c.p.) per la conduzione di attività imprenditoriale, in quanto la Costituzione sancisce la libertà dell’iniziativa privata (art.41 Cost.), oltre che il consenso (art.50 c.p.) tacito dell’avente diritto.
Pertanto le lesioni prodotte alla reputazione dei terzi possono ritenersi scriminate , soltanto se sia assicurato il rispetto delle regole di buona fede e correttezza.
INFORMAZIONI MATRIMONIALI O PRE-MATRIMONIALI
Possono ritenersi scriminate quale esercizio del diritto (art.51 c.p.)
Da parte del committente:
1) di decidere alla creazione delle propria famiglia (pre-matrimoniali);
2) di tutela e interezza della propria famiglia (matrimoniali) (art. 29 Cost.);
Da parte dell’investigatore autorizzato:
1) all’esercizio della propria attività lavorativa, consentita e socialmente utile;
INDAGINI DIFENSIVE
Costituiscono esercizio del diritto di difesa la raccolta di elementi non soltanto a favore dell’indagato, bensi anche a carico di terzi, nei limiti e nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede, senza creare indizi di falsa reità a carico del terzo innocente.
domenica, agosto 10, 2008
Processo a Radovan Karadžić
Radovan Karadžić, in lingua serba Радован Караџић (Petnjica, 19 giugno 1945), è un politico, poeta e psichiatra bosniaco, di origini serbe, incriminato per crimini di guerra e genocidio dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia dell'Aja. A suo carico è stato emesso un mandato di cattura internazionale eccezionale in base all'articolo 61 del Tribunale. Il governo degli Stati Uniti ha inoltre offerto un premio di 5 milioni di dollari per la sua cattura assieme al generale serbo bosniaco Ratko Mladić. È stato arrestato il 21 luglio 2008 dalle forze di sicurezza serbe[1].
Rolland Freisler, giudice sanguinario del Tribunale di giustizia del Popolo
Roland Freisler (Celle (Germania), 30 ottobre 1893 – Berlino, 3 febbraio 1945) è stato un giurista tedesco della Repubblica di Weimar e del Terzo Reich.
Durante quest'ultimo periodo giunse all'apice della carriera: dall'agosto 1942 fino alla sua morte durante un bombardamento alleato su Berlino fu presidente del Volksgerichtshof, il supremo tribunale nazista per i delitti politici.
Quale giudice responsabile di migliaia di condanne a morte a seguito dei dibattimenti da lui presieduti nell'ultimo triennio del regime nazista - soprattutto processi-farsa, i cui esiti erano scontati fin dal principio - Freisler è tristemente noto come il più celebre giudice penale del Terzo Reich. Il suo atteggiamento aggressivo e mortificante nei confronti degli imputati è un esempio rappresentativo della "stortura del diritto" (Rechtsbeugung) sotto il nazismo e dell'asservimento della giustizia al terrore organizzato di regime.
Durante quest'ultimo periodo giunse all'apice della carriera: dall'agosto 1942 fino alla sua morte durante un bombardamento alleato su Berlino fu presidente del Volksgerichtshof, il supremo tribunale nazista per i delitti politici.
Quale giudice responsabile di migliaia di condanne a morte a seguito dei dibattimenti da lui presieduti nell'ultimo triennio del regime nazista - soprattutto processi-farsa, i cui esiti erano scontati fin dal principio - Freisler è tristemente noto come il più celebre giudice penale del Terzo Reich. Il suo atteggiamento aggressivo e mortificante nei confronti degli imputati è un esempio rappresentativo della "stortura del diritto" (Rechtsbeugung) sotto il nazismo e dell'asservimento della giustizia al terrore organizzato di regime.
lunedì, agosto 04, 2008
La revisione
La revisione è un mezzo d’impugnazione, con la quale si tende a correggere l’ingiustizia di una sentenza di condanna o di patteggiamento oppure di un decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o estinta
La revisione è ammessa quando gli elementi posti a base della domanda siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
Essa può essere richiesta: se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.
La revisione è ammessa quando gli elementi posti a base della domanda siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
Essa può essere richiesta: se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.
giovedì, luglio 31, 2008
Corte penale internazionale (CPI)
Ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI) e revisione del diritto penale (reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali)
Misure complementari in materia di diritto penale per l’attuazione dello Statuto di Roma della CPI
Di che cosa si tratta?
Il 17 luglio 1998 una Conferenza diplomatica tenutasi a Roma ha adottato lo "Statuto di Roma" mediante il quale è stata istituita una Corte penale internazionale (CPI) permanente con sede all'Aia. LA CPI è competente per giudicare e perseguire il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Esercita la proprie funzioni soltanto qualora le autorità nazionali competenti non intendano o non siano in grado di perseguire tali reati.
Tenuto conto della sua tradizione umanitaria e del suo ruolo di Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera ha fornito un contributo notevole nell'ambito dei lavori volti a creare una Corte penale internazionale forte e indipendente. La Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della CPI nel 2001, attuando le modifiche di legge immediatamente necessarie (cooperazione con la CPI). La seconda tappa della revisione ha lo scopo di conformare completamente allo Statuto di Roma il diritto penale materiale.
Statuto di Roma della Corte penale internazionale
Misure complementari in materia di diritto penale per l’attuazione dello Statuto di Roma della CPI
Di che cosa si tratta?
Il 17 luglio 1998 una Conferenza diplomatica tenutasi a Roma ha adottato lo "Statuto di Roma" mediante il quale è stata istituita una Corte penale internazionale (CPI) permanente con sede all'Aia. LA CPI è competente per giudicare e perseguire il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Esercita la proprie funzioni soltanto qualora le autorità nazionali competenti non intendano o non siano in grado di perseguire tali reati.
Tenuto conto della sua tradizione umanitaria e del suo ruolo di Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera ha fornito un contributo notevole nell'ambito dei lavori volti a creare una Corte penale internazionale forte e indipendente. La Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della CPI nel 2001, attuando le modifiche di legge immediatamente necessarie (cooperazione con la CPI). La seconda tappa della revisione ha lo scopo di conformare completamente allo Statuto di Roma il diritto penale materiale.
Statuto di Roma della Corte penale internazionale
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
Adottato da Resolution 260 (III) A dell' Assemblea Generale di U.N. il 9 dicembre 1948.
Entrata in vigore: il 12 gennaio 1951.
Le Alte Parti Contraenti,
considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionate, contrario allo spirito e ai fini deue Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;
riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;
convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,
convengono quanto segue:
Art. I: Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si irnpegnano a prevenire ed a punire.
Art. II: Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:
(a) uccisione di membri del gruppo;
(b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
(d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Art. III: Saranno puniti i seguenti atti:
(a) il genocidio;
(b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
(c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
(d) il tentativo di genocidio;
(e) la complicità nel genocidio.
Art. IV: Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili * o che siano funzionari pubblici o individui privati.
Art. V: Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in confornità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.
Art. VI: Le persone accusate di genocidio o di uno deal altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a queue Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
Art. VII: Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.
Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare 1'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.
Art. VIII: Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.
Art. IX: Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controveria.
Art. X: La presents Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.
Art. XI: La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Dal l° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.
Gli strumenti cb adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. XII: Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione deua presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.
Art. XIII: Nel giomo in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.
La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. XIV: La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.
In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. XV: Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti aua presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.
Art. XVI: Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi rnomento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.
L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.
Art. XVII: Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:
a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
e) l'abrogazione deha Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.
Art. XVIII: L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
Una copia certificata confonrme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.
Art. XIX: La presente Convenzione sara registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore: il 12 gennaio 1951.
Le Alte Parti Contraenti,
considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionate, contrario allo spirito e ai fini deue Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;
riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;
convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,
convengono quanto segue:
Art. I: Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si irnpegnano a prevenire ed a punire.
Art. II: Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:
(a) uccisione di membri del gruppo;
(b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
(d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Art. III: Saranno puniti i seguenti atti:
(a) il genocidio;
(b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
(c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
(d) il tentativo di genocidio;
(e) la complicità nel genocidio.
Art. IV: Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili * o che siano funzionari pubblici o individui privati.
Art. V: Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in confornità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.
Art. VI: Le persone accusate di genocidio o di uno deal altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a queue Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
Art. VII: Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.
Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare 1'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.
Art. VIII: Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.
Art. IX: Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controveria.
Art. X: La presents Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.
Art. XI: La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Dal l° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.
Gli strumenti cb adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. XII: Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione deua presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.
Art. XIII: Nel giomo in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.
La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. XIV: La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.
In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. XV: Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti aua presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.
Art. XVI: Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi rnomento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.
L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.
Art. XVII: Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:
a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
e) l'abrogazione deha Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.
Art. XVIII: L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
Una copia certificata confonrme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.
Art. XIX: La presente Convenzione sara registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
La Corte Europea dei diritti umani
I cittadini dell’Unione europea, nel caso in cui ritengano violati i propri diritti, possono ricorrere alla Corte dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo. I diritti sanciti nella Convenzione e tutelati dal Tribunale di Strasburgo sono parecchi, ma si può richiedere l'intervento della Corte solo quando sono esaurite le vie di ricorso interne.
Il tribunale di Strasburgo è la più importante istituzione di tutela giuridica dei diritti dell'uomo a livello europeo. Ogni singolo cittadino dell'Europa unita può rivolgersi alla Corte per lamentarsi dell’eventuale lesione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Questa istituzione però non si occupa dei ricorsi diretti contro privati o contro istituzioni private.
Ecco, per esempio, alcuni casi si può ricorrere al Tribunale di Strasburgo
la lentezza cronica dei processi nazionali, cioè se vogliamo che il processo in cui siamo coinvolti sia risolto entro un tempo ragionevole
per trattamenti disumani o degradanti
per far valere il diritto alla libertà di espressione
per tutelare la privacy della propria vita privata e familiare e della propria corrispondenza
Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avvengono in via epistolare. Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese ma i cittadini possono scrivere in una qualsiasi delle lingue degli Stati membri. La procedura è totalmente gratuita, ma è necessario che i ricorsi di individui o gruppi siano conformi a alcuni criteri di ammissibilità.
Per prima cosa si deve scrivere e inviare il ricorso per posta normale e non in forma anonima. Se il cittadino non vuole che sia rivelata la sua identità, è sufficiente precisarlo nella lettera e spiegare il perché. Si deve poi dimostrare la fondatezza del ricorso. Questo deve essere presentato entro 6 mesi dalla decisione definitiva data da un'autorità nazionale. Inoltre non ci devono essere altre procedure internazionali in corso per l'indagine o la soluzione dello stesso caso.
La richiesta di ricorso può essere scritta anche senza l'assistenza di un avvocato e deve riportare nome, data di nascita, nazionalità, professione e indirizzo del cittadino e dell’eventuale rappresentante. Inoltre deve esporre i fatti in modo sintetico, con l’indicazione della parte contro cui è presentato il ricorso e le copie di tutti i documenti utili.
Tra i Paesi più condannati a Strasburgo, per la lentezza dei processi giudiziari, al primo posto c’è proprio l’Italia e per lo stesso motivo la Russia, la Francia, Polonia e Turchia. Anche se per quest’ultimo Paese le condanne che pesano maggiormente sono quelle "pesanti", cioè torture inflitte agli oppositori curdi, violazione del diritto alla vita e dei principi basilari della democrazia, come per esempio la libertà di espressione.
Il tribunale di Strasburgo è la più importante istituzione di tutela giuridica dei diritti dell'uomo a livello europeo. Ogni singolo cittadino dell'Europa unita può rivolgersi alla Corte per lamentarsi dell’eventuale lesione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Questa istituzione però non si occupa dei ricorsi diretti contro privati o contro istituzioni private.
Ecco, per esempio, alcuni casi si può ricorrere al Tribunale di Strasburgo
la lentezza cronica dei processi nazionali, cioè se vogliamo che il processo in cui siamo coinvolti sia risolto entro un tempo ragionevole
per trattamenti disumani o degradanti
per far valere il diritto alla libertà di espressione
per tutelare la privacy della propria vita privata e familiare e della propria corrispondenza
Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avvengono in via epistolare. Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese ma i cittadini possono scrivere in una qualsiasi delle lingue degli Stati membri. La procedura è totalmente gratuita, ma è necessario che i ricorsi di individui o gruppi siano conformi a alcuni criteri di ammissibilità.
Per prima cosa si deve scrivere e inviare il ricorso per posta normale e non in forma anonima. Se il cittadino non vuole che sia rivelata la sua identità, è sufficiente precisarlo nella lettera e spiegare il perché. Si deve poi dimostrare la fondatezza del ricorso. Questo deve essere presentato entro 6 mesi dalla decisione definitiva data da un'autorità nazionale. Inoltre non ci devono essere altre procedure internazionali in corso per l'indagine o la soluzione dello stesso caso.
La richiesta di ricorso può essere scritta anche senza l'assistenza di un avvocato e deve riportare nome, data di nascita, nazionalità, professione e indirizzo del cittadino e dell’eventuale rappresentante. Inoltre deve esporre i fatti in modo sintetico, con l’indicazione della parte contro cui è presentato il ricorso e le copie di tutti i documenti utili.
Tra i Paesi più condannati a Strasburgo, per la lentezza dei processi giudiziari, al primo posto c’è proprio l’Italia e per lo stesso motivo la Russia, la Francia, Polonia e Turchia. Anche se per quest’ultimo Paese le condanne che pesano maggiormente sono quelle "pesanti", cioè torture inflitte agli oppositori curdi, violazione del diritto alla vita e dei principi basilari della democrazia, come per esempio la libertà di espressione.
sabato, marzo 01, 2008
Liceità del pedinamento
Il pedinameto consiste nell'osservare fatti che possono essere rilevanti da un punto di vista probatorio. Un'attività questa, spesso essenziale nell'attività investigativa privata.
L'articolo 660 del codice penale rubricato "molestia o disturbo alle persone" così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 €".
Per configurare il reato quindi è necessario l'elemento oggettivo della petulanza o del biasimevole motivo e l'elemento soggettivo del dolo specifico. La Corte di Cassazione ha dichiarato che per petulanza si intende un modo di agire indiscreto, pressante e impertinente che limita la libertà personale altrui. Quindi la molestia assume rilievo penale laddove raggiunge la soglia della petulanza o del biasimevole motivo.
Il pedinamento svolto da investigatori privati non integra il reato di molestia, mancando l'elemento della petulanza e del biasimevole motivo. Non interferisce nell'altrui sfera di libertà perchè non si concreta in un'agire pressante e impertinente. Il reato si configura invece laddove l'investigatore privato insista nella condotta nonostante la persona pedinata,accortasi del pedinamento, ne chieda la cessazione.
L'articolo 660 del codice penale rubricato "molestia o disturbo alle persone" così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 €".
Per configurare il reato quindi è necessario l'elemento oggettivo della petulanza o del biasimevole motivo e l'elemento soggettivo del dolo specifico. La Corte di Cassazione ha dichiarato che per petulanza si intende un modo di agire indiscreto, pressante e impertinente che limita la libertà personale altrui. Quindi la molestia assume rilievo penale laddove raggiunge la soglia della petulanza o del biasimevole motivo.
Il pedinamento svolto da investigatori privati non integra il reato di molestia, mancando l'elemento della petulanza e del biasimevole motivo. Non interferisce nell'altrui sfera di libertà perchè non si concreta in un'agire pressante e impertinente. Il reato si configura invece laddove l'investigatore privato insista nella condotta nonostante la persona pedinata,accortasi del pedinamento, ne chieda la cessazione.
Il Resgistro delle sentenze accessibile agli investigatori privati
Gli investigatori privati possono continuare ad accedere al registro delle sentenze, sia civili sia penali, in base alle norme processuali.
Un agenzia di investigazioni si è rivolta al Garante per lamentare il fatto che un tribunale ha negato, in nome della privacy, l'accesso al "registro repertorio" nel quale vengono annotate le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, tenuto presso la cancelleria degli uffici giudiziari.
Il Garante ha precisato più volte che l'applicabilità della legge n. 675 del 1996 non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, in quanto occorre verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela, disciplinati da disposizioni di legge o di regolamento.
In questo senso, fra le norme non abrogate dalla legge sulla riservatezza dei dati sono ricomprese quelle che regolano la conoscibilità e il rilascio di copie di atti processuali e di altri atti e registri, tenuti presso uffici giudiziari in base al codice di procedura penale e ad altre norme processuali vigenti.
La richiesta di consultazione da parte di istituti di investigazione privata e l'eventuale richiesta di copie
possono, pertanto, essere esaminate alla luce di queste norme processuali senza che la privacy possa, di per se stessa, essere considerata al riguardo come un fattore preclusivo.
Un agenzia di investigazioni si è rivolta al Garante per lamentare il fatto che un tribunale ha negato, in nome della privacy, l'accesso al "registro repertorio" nel quale vengono annotate le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, tenuto presso la cancelleria degli uffici giudiziari.
Il Garante ha precisato più volte che l'applicabilità della legge n. 675 del 1996 non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, in quanto occorre verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela, disciplinati da disposizioni di legge o di regolamento.
In questo senso, fra le norme non abrogate dalla legge sulla riservatezza dei dati sono ricomprese quelle che regolano la conoscibilità e il rilascio di copie di atti processuali e di altri atti e registri, tenuti presso uffici giudiziari in base al codice di procedura penale e ad altre norme processuali vigenti.
La richiesta di consultazione da parte di istituti di investigazione privata e l'eventuale richiesta di copie
possono, pertanto, essere esaminate alla luce di queste norme processuali senza che la privacy possa, di per se stessa, essere considerata al riguardo come un fattore preclusivo.
giovedì, gennaio 24, 2008
Un tremendo sospetto: hanno già colpito con la pancera elettrica ?
Il sospetto c'è e verrà sopratutto ai commercianti del comasco cui non quadrano i conti. E che magari hanno sospettato di qualche dipendente "infedele". I loro negozi potrebbero essere stati "alleggeriti" da una banda di quattro serbi non giovanissimi - età tra i 52 ed i 33 anni, tre uomini ed una donna - che i carabinieri della compagnia di Cantù hanno bloccato al Factory Store di Vertemate con Minoprio. Dopo il fermo la scoperta: sotto i vestiti avevano una pancera attorno alla quale avevano messo una carica elettrica attivata con semplice batteria per permettere di creare un campo magnetico in grado di annullare del tutto il sistema anti-taccheggio. In questo modo potevano uscire dalle casse - dopo avere messo sotto la pancera la merce rubata - indisturbati. Cosa che hanno fatto anche a Vertemate anche se il proprietario si è accorto dei loro strani movimenti ed ha subito chiamato i carabinieri.
Per tre di loro, dopo il processo in Tribunale a Como, undici mesi di carcere. E' la condanna che hanno patteggiato davanti al giudice monocratico Luisa Lo Gatto. Il quarto componente della banda, senza alcun precedente, ha patteggiato otto mesi ed è stato rimesso in libertà. Dai fermati nessuna ammissione su un eventuale "covo" dove hanno messo altra merce rubata con identico stratagemma.
Per tre di loro, dopo il processo in Tribunale a Como, undici mesi di carcere. E' la condanna che hanno patteggiato davanti al giudice monocratico Luisa Lo Gatto. Il quarto componente della banda, senza alcun precedente, ha patteggiato otto mesi ed è stato rimesso in libertà. Dai fermati nessuna ammissione su un eventuale "covo" dove hanno messo altra merce rubata con identico stratagemma.
mercoledì, gennaio 02, 2008
Buon compleanno, Costituzione italiana
Per i 60 anni della Costituzione della Repubblica Italiana la scuola non potrà tirarsi indietro. Sugli stimoli che verranno dal ministero della P.I. e da altri organismi istituzionali e culturali, la ricorrenza costituisce una utile occasione per rilanciare l’educazione civica nelle scuole per come sollecitato, tra l’altro, dall’Osservatorio permanente Giovani Editori di Andrea Ceccarini, che ha preparato un apposito “Quaderno della Costituzione”.
Primo gennaio 1948- primo gennaio 2008: la Costituzione della Repubblica italiana compie sessant’anni. Auguri. Essa è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano.. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947 (porta anche le firme del presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini e del presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi). La nostra Magna Charta fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. Cinque giorni dopo, l'uno gennaio 1948, entrava in vigore. La Costituzione è composta da 139 articoli (ma cinque -115; 124; 128; 129; 130- sono stati abrogati dalla recente legge di revisione costituzionale), divisi in quattro sezioni: Principi fondamentali (art. 1-12); Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54); Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (art 55-139); Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII), riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi. Oggi la Costituzione non è proprio la stessa che fu votata nel 1947. Del testo originario ha conservato tuttavia la propria identità, le finalità generali ed i principi ispiratori. Dei 139 articoli (con una coda di 18 disposizioni transitorie e finali) approvati nel 1947, circa due terzi, o poco più sono rimasti nella stesura originaria. Il resto ha subito modifiche, a volte di poco conto, a volte radicali; e per cinque articoli (tutti concentrati nel titolo V della seconda parte), è stata decisa l'abrogazione. In particolare: la Costituzione è rimasta uguale in 104 articoli degli originari 139, e in 14 disposizioni finali su 18 (fra quelle riviste, l'intervento più importante ha permesso ai discendenti di Casa Savoia di rientrare in Italia). La festa della Costituzione è festa anche della scuola. Meglio è soprattutto festa della scuola. La Costituzione italiana ammette in primo luogo il ruolo fondamentale dell’educazione nella società. Tullio De Mauro, linguista, già ministro della Pubblica Istruzione, nel suo libro “La scuola” (Laterza 1995) scrive : "Certamente tra gli ostacoli più terribili (perché, più occulto ed occultato) che limitano la possibilità di partecipare alla vita nazionale e che sarebbe compito della Repubblica rimuovere sta e primeggia l'incapacità di controllare la comunicazione scritta, di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a volte, sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale capacità di comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto niente democrazia. Senza alfabeto solo sottosviluppo". E poi, nell’articolo 4, la Costituzione garantisce il diritto al lavoro. E’ consequenziale che la qualità dello studio, e un continuo aggiornamento, condizionano non solo una sana formazione umana e civile, ma un più equo accesso nel mondo del lavoro attraverso un reclutamento contrassegnato, anche per gli insegnanti, da criteri oggettivi di professionalità. La scuola inoltre, nel “rispetto della persona” (articolo 32), deve riconoscere le diversità di ogni persona, facendone ricchezze da valorizzare senza emarginare ed escludere gli individui ma aiutandoli a crescere nel riguardo della propria sfera sessuale, religiosa e culturale. “La nostra Costituzione è una signora che ha sessant'anni, ma che presenta assai più valori giovani che rughe. D'altronde, come sappiamo, si possono ben togliere le rughe dal volto di una bella signora. E questo credo che dobbiamo farlo. L'importante è che rimangano intatti, conosciuti e amati, i suoi lineamenti fondamentali, quelli che hanno fatto della nostra Repubblica una democrazia, una scuola e un presidio di libertà”: lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, lo scorso 19 dicembre, durante la cerimonia di presentazione del “Quaderno della Costituzione” Il “Quaderno della Costituzione”, che sarà consegnato nelle scuole nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in classe”, è stato preparato dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, guidato da Andrea Ceccarini, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del ministero della Pubblica Istruzione e serve agli studenti italiani per familiarizzare maggiormente con la Costituzione. Oltre ad essere arricchito da disegni eseguiti da alunni di ogni ordine e grado della scuola italiana, il “Quaderno della Costituzione” nelle pagine conclusive riporta schemi di giochi didattici
Primo gennaio 1948- primo gennaio 2008: la Costituzione della Repubblica italiana compie sessant’anni. Auguri. Essa è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano.. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947 (porta anche le firme del presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini e del presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi). La nostra Magna Charta fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. Cinque giorni dopo, l'uno gennaio 1948, entrava in vigore. La Costituzione è composta da 139 articoli (ma cinque -115; 124; 128; 129; 130- sono stati abrogati dalla recente legge di revisione costituzionale), divisi in quattro sezioni: Principi fondamentali (art. 1-12); Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54); Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (art 55-139); Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII), riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi. Oggi la Costituzione non è proprio la stessa che fu votata nel 1947. Del testo originario ha conservato tuttavia la propria identità, le finalità generali ed i principi ispiratori. Dei 139 articoli (con una coda di 18 disposizioni transitorie e finali) approvati nel 1947, circa due terzi, o poco più sono rimasti nella stesura originaria. Il resto ha subito modifiche, a volte di poco conto, a volte radicali; e per cinque articoli (tutti concentrati nel titolo V della seconda parte), è stata decisa l'abrogazione. In particolare: la Costituzione è rimasta uguale in 104 articoli degli originari 139, e in 14 disposizioni finali su 18 (fra quelle riviste, l'intervento più importante ha permesso ai discendenti di Casa Savoia di rientrare in Italia). La festa della Costituzione è festa anche della scuola. Meglio è soprattutto festa della scuola. La Costituzione italiana ammette in primo luogo il ruolo fondamentale dell’educazione nella società. Tullio De Mauro, linguista, già ministro della Pubblica Istruzione, nel suo libro “La scuola” (Laterza 1995) scrive : "Certamente tra gli ostacoli più terribili (perché, più occulto ed occultato) che limitano la possibilità di partecipare alla vita nazionale e che sarebbe compito della Repubblica rimuovere sta e primeggia l'incapacità di controllare la comunicazione scritta, di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a volte, sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale capacità di comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto niente democrazia. Senza alfabeto solo sottosviluppo". E poi, nell’articolo 4, la Costituzione garantisce il diritto al lavoro. E’ consequenziale che la qualità dello studio, e un continuo aggiornamento, condizionano non solo una sana formazione umana e civile, ma un più equo accesso nel mondo del lavoro attraverso un reclutamento contrassegnato, anche per gli insegnanti, da criteri oggettivi di professionalità. La scuola inoltre, nel “rispetto della persona” (articolo 32), deve riconoscere le diversità di ogni persona, facendone ricchezze da valorizzare senza emarginare ed escludere gli individui ma aiutandoli a crescere nel riguardo della propria sfera sessuale, religiosa e culturale. “La nostra Costituzione è una signora che ha sessant'anni, ma che presenta assai più valori giovani che rughe. D'altronde, come sappiamo, si possono ben togliere le rughe dal volto di una bella signora. E questo credo che dobbiamo farlo. L'importante è che rimangano intatti, conosciuti e amati, i suoi lineamenti fondamentali, quelli che hanno fatto della nostra Repubblica una democrazia, una scuola e un presidio di libertà”: lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, lo scorso 19 dicembre, durante la cerimonia di presentazione del “Quaderno della Costituzione” Il “Quaderno della Costituzione”, che sarà consegnato nelle scuole nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in classe”, è stato preparato dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, guidato da Andrea Ceccarini, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del ministero della Pubblica Istruzione e serve agli studenti italiani per familiarizzare maggiormente con la Costituzione. Oltre ad essere arricchito da disegni eseguiti da alunni di ogni ordine e grado della scuola italiana, il “Quaderno della Costituzione” nelle pagine conclusive riporta schemi di giochi didattici
martedì, gennaio 01, 2008
Cerchi un agenzia investigativa?
UN EFFUSIONE IN AUTO? VIA GLI ALIMENTI ALLA MOGLIE....
Respinto il ricorso di una donna veneziana contro la revoca dell'assegno di mantenimento.
La Cassazione si è espressa sul caso di un marito che con due investigatori ha assistito al tradimento: ''Condotta lesiva della sua dignità e dell'onore''
(Adnkronos) - Può bastare un'effusione amorosa in auto con l'amante per fare perdere gli alimenti alla moglie, con tanto di addebito della separazione. Parola di Cassazione che ha respinto il ricorso di una moglie veneziana, Maria B., che non si capacitava del fatto che le fosse stato revocato l'assegno di mantenimento, in sede di separazione dal marito, sulla base di un "unico episodio di infedeltà coniugale, riscontrata da due investigatori, che l'avevano scorta all'interno di un'autovettura mentre si scambiava effusioni amorose con un uomo".
Per la verità, registra la sentenza 26571 della Prima sezione civile, l'episodio di adulterio incriminato "non era sicuramente l'unico", ma è proprio per quella effusione smascherata da due 007 che, sottolinea piazza Cavour, il marito Andrea S. ha subito una "lesione della dignità e dell'onore alla luce dei soli aspetti manifestati all'esterno". Già, perché, stando alla ricostruzione della sentenza, dopo che i due investigatori avevano beccato la donna si erano peritati di chiamare il marito "perché potesse constatare personalmente la condotta della moglie" e, pure nel buio, il marito tradito aveva potuto vedere le "effusioni" in auto di Maria con l'amante.
Effusioni "senza congresso carnale"? Non importa, dice la Cassazione la quale, facendo proprio il giudizio dei colleghi della Corte d'Appello di Venezia (gennaio 2004), sottolinea che legittimamente hanno rilevato che "la condotta di Maria aveva comunque leso la dignità e l'onore del marito" che aveva "assistito" alla scena "nel suo rilevante grado di trasgressione". Invano la moglie si è rivolta alla Cassazione, per ottenere almeno il ripristino degli alimenti se non proprio la cancellazione dell'addebito della separazione, sostenendo che il tradimento era frutto di torti subiti dal marito nel corso del matrimonio.
Piazza Cavour ha bocciato il ricorso ed ha evidenziato che "ove i fatti accertati a carico di un coniuge si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo".
Anzi, aggiunge la Suprema Corte che le "particolareggiate circostanze riferite dagli investigatori" al marito tradito avevano sopperito alla "mancanza di fotografie che immortalassero l'episodio di infedeltà", come pure alla "zona di penombra in cui" i due amanti si erano trovati in auto. Da qui il rigetto del ricorso di Maria che è stata pure condannata al pagamento di 2.100 euro di spese per il processo.
Respinto il ricorso di una donna veneziana contro la revoca dell'assegno di mantenimento.
La Cassazione si è espressa sul caso di un marito che con due investigatori ha assistito al tradimento: ''Condotta lesiva della sua dignità e dell'onore''
(Adnkronos) - Può bastare un'effusione amorosa in auto con l'amante per fare perdere gli alimenti alla moglie, con tanto di addebito della separazione. Parola di Cassazione che ha respinto il ricorso di una moglie veneziana, Maria B., che non si capacitava del fatto che le fosse stato revocato l'assegno di mantenimento, in sede di separazione dal marito, sulla base di un "unico episodio di infedeltà coniugale, riscontrata da due investigatori, che l'avevano scorta all'interno di un'autovettura mentre si scambiava effusioni amorose con un uomo".
Per la verità, registra la sentenza 26571 della Prima sezione civile, l'episodio di adulterio incriminato "non era sicuramente l'unico", ma è proprio per quella effusione smascherata da due 007 che, sottolinea piazza Cavour, il marito Andrea S. ha subito una "lesione della dignità e dell'onore alla luce dei soli aspetti manifestati all'esterno". Già, perché, stando alla ricostruzione della sentenza, dopo che i due investigatori avevano beccato la donna si erano peritati di chiamare il marito "perché potesse constatare personalmente la condotta della moglie" e, pure nel buio, il marito tradito aveva potuto vedere le "effusioni" in auto di Maria con l'amante.
Effusioni "senza congresso carnale"? Non importa, dice la Cassazione la quale, facendo proprio il giudizio dei colleghi della Corte d'Appello di Venezia (gennaio 2004), sottolinea che legittimamente hanno rilevato che "la condotta di Maria aveva comunque leso la dignità e l'onore del marito" che aveva "assistito" alla scena "nel suo rilevante grado di trasgressione". Invano la moglie si è rivolta alla Cassazione, per ottenere almeno il ripristino degli alimenti se non proprio la cancellazione dell'addebito della separazione, sostenendo che il tradimento era frutto di torti subiti dal marito nel corso del matrimonio.
Piazza Cavour ha bocciato il ricorso ed ha evidenziato che "ove i fatti accertati a carico di un coniuge si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo".
Anzi, aggiunge la Suprema Corte che le "particolareggiate circostanze riferite dagli investigatori" al marito tradito avevano sopperito alla "mancanza di fotografie che immortalassero l'episodio di infedeltà", come pure alla "zona di penombra in cui" i due amanti si erano trovati in auto. Da qui il rigetto del ricorso di Maria che è stata pure condannata al pagamento di 2.100 euro di spese per il processo.
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