Il pedinameto consiste nell'osservare fatti che possono essere rilevanti da un punto di vista probatorio. Un'attività questa, spesso essenziale nell'attività investigativa privata.
L'articolo 660 del codice penale rubricato "molestia o disturbo alle persone" così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 €".
Per configurare il reato quindi è necessario l'elemento oggettivo della petulanza o del biasimevole motivo e l'elemento soggettivo del dolo specifico. La Corte di Cassazione ha dichiarato che per petulanza si intende un modo di agire indiscreto, pressante e impertinente che limita la libertà personale altrui. Quindi la molestia assume rilievo penale laddove raggiunge la soglia della petulanza o del biasimevole motivo.
Il pedinamento svolto da investigatori privati non integra il reato di molestia, mancando l'elemento della petulanza e del biasimevole motivo. Non interferisce nell'altrui sfera di libertà perchè non si concreta in un'agire pressante e impertinente. Il reato si configura invece laddove l'investigatore privato insista nella condotta nonostante la persona pedinata,accortasi del pedinamento, ne chieda la cessazione.
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