Pagine

sabato, marzo 01, 2008

Liceità del pedinamento

Il pedinameto consiste nell'osservare fatti che possono essere rilevanti da un punto di vista probatorio. Un'attività questa, spesso essenziale nell'attività investigativa privata.

L'articolo 660 del codice penale rubricato "molestia o disturbo alle persone" così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 €".

Per configurare il reato quindi è necessario l'elemento oggettivo della petulanza o del biasimevole motivo e l'elemento soggettivo del dolo specifico. La Corte di Cassazione ha dichiarato che per petulanza si intende un modo di agire indiscreto, pressante e impertinente che limita la libertà personale altrui. Quindi la molestia assume rilievo penale laddove raggiunge la soglia della petulanza o del biasimevole motivo.

Il pedinamento svolto da investigatori privati non integra il reato di molestia, mancando l'elemento della petulanza e del biasimevole motivo. Non interferisce nell'altrui sfera di libertà perchè non si concreta in un'agire pressante e impertinente. Il reato si configura invece laddove l'investigatore privato insista nella condotta nonostante la persona pedinata,accortasi del pedinamento, ne chieda la cessazione.

Nessun commento: