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martedì, novembre 25, 2008

Le intercettazioni telefoniche

Per poter contrallare sistematicamente un mezzo di comunicazione come il telefono, il fax o la posta elettronica ci devono essere già gravi indizi di reato. La decisione di sottoporre a intercettazione un telefono(o uno degli altri mezzi di comunicazione) deve essere presa da un giudice (il giudice per le indagini preliminari), su richiesta del pubblico ministero. In caso di urgenza l'intercettazione può essere disposta direttamente dal pubblico ministero con decreto motivato, ma entro ventiquattro ore lo stesso pubblico ministero deve comunicare il suo provvedimento al giudice. Se il giudice entro quarantott'ore non convalida l'intercettazione, le operazioni devono essere interrotte e tutto quello che è stato registrato non potrà essere utilizzato nel processo (art.267 cpp). Il codice penale prevede anche un limite temporale massimo di durata delle intercettazioni (quindici giorni).Inoltre, è stabilito che i risultati delle intercettazioni eseguite fuiri dei casi previsti o senza rispetto delle procedure non siano utilizzabili, non possono essere prese in considerazione dal giudice per condannare l'imputato; per assicurare materialmente l'inutilizzabilità le intercettazioni illecite devono essere distrutte prima della fine del processo (art. 271 cpp). Non bisogna dimenticare che l'autorità giudiziaria e le forze di polizia che intercettano dei telefonini pur essendo consapevoli che non si tratta di uno dei casi consentiti dalla legge, oppure lo fanno violando le norme del codice, possono incorrere nei gravi reati previsti dall'art. 617 del codice penale.