Il gratuito patrocinio è istituto comune a qualsiasi giurisdizione (civile, penale, militare, amministrativa, contabile e tributaria) e trae fondamento dall’art. 24 Cost. che assicura la difesa in ogni stato e grado del giudizio.
Esso consiste nel diritto garantito della Costituzione alle persone non abbienti:
a) alla difesa legale (avvocato) ed alla assistenza ausiliaria e tecnica ad opera di professionisti, consulenti tecnici, investigatori privati, scelti dallo stesso interessato sempre a spese dello Stato.
b) all’esonero del pagamento delle spese processuali, comprese quelle per la consulenza tecnica.
Per ulteriori informazioni sul patrocinio a spese dello Stato
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