REGISTRAZIONI AMBIENTALI
Corte di Cassazione, sentenza n. 9132 del 08.03.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono
utilizzabili in giudizio i contenuti dei colloqui privati registrati da
uno degli interlocutori senza autorizzazione dell’autorità
giudiziaria. Per la Corte non rileva né che la registrazione sia stata
effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, né che il materiale
sia stato fornito dalle forze dell’ordine. Ciò che conta è che la parte
si sia limitata a registrare la conversazione senza utilizzare
apparecchi che consentano invece alla polizia di captarne il contenuto
durante il suo svolgimento. In questo caso, infatti, si verificherebbe
una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà
delle comunicazioni che necessita dell’autorizzazione dell’autorità
giudiziaria