L'indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è
instaurato un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero
può tuttavia disporre la segretazione delle indagini per un periodo non
superiore ai 3 mesi se si tratta di reati comuni; per i reati di
maggiore allarme sociale invece non possono essere mai fornite
informazioni all'indagato al fine di evitare un pregiudizio alle
indagini.
Secondo il disposto dell'art. 369 c.p.p. l'indagato ha diritto a ricevere l'avviso di garanzia
solo quando deve essere compiuto un atto ("atto garantito") al quale ha
diritto di partecipare il suo difensore. In caso contrario l'indagato
ne verrà a conoscenza solo se il PM esercitil'azione penale inviando avviso di conclusione delle indagini
ai sensi dell'art. 415-bis del c.p.p.. Viene infatti comunicato il
diritto di predisporre un difensore e, qualora ciò non avvenga, viene
incaricato uno d'ufficio.
Durante alcuni atti l'avvocato difensore ha il diritto di assistere e di essere avvertito, come l'interrogatorio, l'ispezione e il confronto; in caso di perquisizione e sequestro
può assistere senza avvertimento. Il difensore può anche consultare
entro 5 giorni dalla loro pubblicazione i documenti relativi a tali
atti, che devono essere depositati dal PM entro 3 giorni dal compimento
dell'atto stesso in cancelleria, ed estrarne copia.