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domenica, maggio 20, 2007

TRATTATO DI SCHENGEN

L'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, il 26 ottobre 1997, ha segnato per il nostro Paese la positiva conclusione del processo di adattamento del regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli stranieri alla nuova normativa uniforme condivisa dalla maggior parte degli Stati europei, ispirata alla progressiva realizzazione di un vasto spazio comune di libera circolazione grazie al definitivo abbattimento delle frontiere "interne" e al rafforzamento dei controlli alle frontiere "esterne".

Per saperne di più: http://www.esteri.it/ita/5_32_183.asp

giovedì, maggio 17, 2007

da "LA PROVINCIA Pavese"

Il taccheggio diventa "tecnologico"

Fermati a Montebello con una borsa schermata e isolata MONTEBELLO. Sta prendendo piede la «moda» degli insospettabili che tentano il furto all’Iper di Montebello con la borsa schermata per evitare i sensori della barriera antitaccheggio. Per la seconda volta in dieci giorni, infatti, i sorveglianti dell’Iper e i carabinieri di Casteggio hanno sorpreso e bloccato persone che cercavano di allontanarsi dal centro commerciale con una borsa piena di capi d’abbigliamento firmati. Stavolta è toccato a due giovani romene, dieci giorni fa a un loro connazionale. In entrambi i casi i ladri sembravano degli insospettabili: l’uomo era in giacca e cravatta, le due ragazze sembravano studentesse vestite alla moda. Le romene, che non hanno alcun precedente penale, sono state identificate come C.S., 25 anni, e G.V., 20 anni: sono entrambe senza fissa dimora in Italia (ma non sono nomadi). Lunedì pomeriggio, verso le 18, stavano facendo shopping in diversi negozi di abbigliamento del centro commerciale. In uno, in particolare, si sono soffermate a lungo tra gli scaffali, destando l’attenzione del personale di sorveglianza. Le guardie giurate le hanno seguite con discrezione e le hanno viste mentre nascondevano dentro una capiente borsa doversi capi di abbigliamento: tutta roba piuttosto costosa. I vigilantes hanno seguito le due ragazze, e quando hanno visto che stavano uscendo senza pagare sono intervenuti le hanno fermate, chiamando il 112. La pattuglia dei Carabinieri di Casteggio, che era già in zona, è giunta in pochi minuti. Esaminando la borsa, i militari hanno trovato la refurtiva e hanno scoperto che la borsa era stata fasciata all’interno con materiale isolante, per fare in modo che le piastre antitaccheggio non facesso scattare l’allarme. Le romene sono state denunciate a piede libero. (16 maggio 2007)Torna indietro

martedì, maggio 15, 2007

L'OLAF UN SERVIZIO INVESTIGATIVO INDIPENDENTE ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Le istituzioni comunitarie e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari e economici delle Comunità nonché alla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, le frodi e qualsiasi altra attività illegale che arrechi danno al bilancio comunitario.
Infatti, gli attentati alle politiche europee commessi dai criminali e dai frodatori non solo danneggiano il bilancio dell’Unione ma ne compromettono la credibilità.
La responsabilità della Commissione in materia è strettamente legata alla sua funzione di esecuzione del bilancio (art. 274 del trattato CE) ed è stata confermata dall’articolo 280 del trattato CE.
Al fine di potenziare i suoi strumenti di lotta contro le frodi, la Commissione ha pertanto istituito, mediante la decisione 1999/352/CE, CECA, del 28 aprile 1999, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) incaricato di svolgere le indagini amministrative antifrode e cui ha attribuito uno statuto speciale d’indipendenza.
L’Ufficio è entrato in funzione il primo giugno 1999, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’OLAF. Esso ha sostituitola Task Force “Coordinamento della lotta antifrode” (UCLAF) del Segretariato generale della Commissione creata nel 1988.

Recapito postale dell’OLAF:
Commissione Europea
Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Uffici:
Rue Joseph II, 30
B-1000 Bruxelles

giovedì, maggio 10, 2007

"UCAV" UNITA' DI ANALISI DEL CRIMINE VIOLENTO - LA SQUADRA OMICIDI - POLIZIA DI STATO

Intuizione, calcoli matematici ed informatica: così i detective dell’Unità di analisi del crimine violento, specializzati in delitti seriali, omicidi efferati o senza apparente motivo e rapine in ambiente videocontrollato, riescono a risolvere anche i casi più intricati. Il loro segreto è l’attenzione ad ogni dettaglio durante il sopralluogo sulla scena di un crimine. Ogni oggetto presente sul luogo di un reato e il punto in cui si trova, da un capello a un mozzicone di sigaretta, da un bicchiere sul tavolo ad una sedia spostata, viene fotografato, ripreso e successivamente analizzato. Ogni elemento, compresa la vittima, la sua posizione e le sue eventuali ferite, “racconta” la dinamica dell’accaduto e fornisce informazioni preziose da elaborare per poter risalire al colpevole.
Un delitto diventa così un vero e proprio puzzle da ricostruire tassello dopo tassello, seguendo un rigoroso percorso metodologico che passa attraverso quattro momenti fondamentali:l’esame della scena del criminel’analisi della scena del criminel‘analisi delle informazionil’analisi del comportamento criminale
La scena del crimine
L’esame della scena del crimine prevede il sopralluogo tecnico sul teatro del delitto nel caso di reati di particolare rilevanza. La task force dell’Uacv ha poi il compito di esaminare il fascicolo ed effettuare il controllo di qualità di tutti gli atti relativi alle ispezioni effettuate. Già nel corso del primo sopralluogo immediatamente dopo il delitto, o durante rilievi successivi, si segue un preciso approccio metodologico finalizzato all’analisi della scena del crimine, con l’obiettivo di individuare ogni indizio utile alla ricostruzione della dinamica dell’evento. Il passo successivo è l’analisi della scena del crimine. Con speciali tecniche di elaborazione digitale, vengono analizzate le immagini relative al luogo del reato, e in particolare quelle che riprendono la vittima, le lesioni e i reperti. Tecnologie all’avanguardia come la fotogrammetria, la fotografia stereoscopica e la grafica computerizzata consentono la ricostruzione tridimensionale della dinamica del crimine. Partendo dai rilievi planimetrici effettuati, dalle immagini scattate o riprese, dalle perizie medico-legali e balistiche, è possibile arrivare ad una simulazione del delitto, che consente di eliminare progressivamente dal campo delle indagini ogni informazione fuorviante. E’ quindi il momento dell’analisi delle informazioni. Allo studio di un caso viene applicata un’originale metodologia di tipo logico deduttivo ed empirico-induttivo, basata sull’impiego di modelli matematici e statistici ricavati dall’esperienza italiana e internazionale. I risultati ottenuti dai sopralluoghi e dall’analisi delle informazioni serviranno quindi ad individuare il profilo d’autore criminale, vale a dire un modello comportamentale che consenta di caratterizzare il responsabile sconosciuto di un omicidio, di una rapina o di una violenza sessuale.

domenica, maggio 06, 2007

COMMISSIONE EUROPEA

Le tecnologie al servizio della privacy
La Commissione adotta una comunicazione
La Commissione adotta oggi una comunicazione che identifica i vantaggi delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET) e definisce gli obiettivi della Commissione in questo settore, obiettivi che saranno conseguiti mediante diverse azioni specifiche di promozione dello sviluppo delle PET e del loro uso da parte dei responsabili del trattamento dei dati e dei consumatori.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione offre sempre nuovi servizi, che pur apportando un sicuro miglioramento alla vita dei cittadini comportano tuttavia l'insorgere di nuovi rischi quali usurpazione d'identità, profilazione discriminatoria, sorveglianza continua o frode.
Il vicepresidente Frattini, commissario responsabile per la giustizia, la libertà e la sicurezza, ha affermato: "Per garantire che le infrazioni delle norme sulla protezione dei dati e le violazioni dei diritti individuali siano non solo vietate e passibili di sanzioni ma anche tecnicamente più difficili da attuare, la Commissione propone una serie di azioni volte a dare impulso allo sviluppo e alla promozione delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata".
Viviane Reding, commissario responsabile per la società dell'informazione e i media, ha aggiunto: "I servizi on line garantiscono considerevoli facilitazioni e vantaggi ai cittadini nonché eccezionali vantaggi in termini di competitività alle aziende europee. Tuttavia, perché tali servizi possano registrare una crescita su grande scala, e così rafforzare l'economia dell'Europa, è necessario che gli utenti siano ragionevolmente persuasi che la loro vita privata e gli interessi legittimi delle imprese sono adeguatamente tutelati".
L'uso delle PET può contribuire alla concezione di sistemi e servizi informatici e di comunicazione che consentono di ridurre al minimo la raccolta e l'uso di dati personali e favoriscono il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati. L'uso delle tecnologie PET dovrebbe consentire di contrastare le violazioni di talune norme sulla protezione dei dati o di contribuire al loro rilevamento, e avrebbe un impatto positivo anche sulla fiducia dei consumatori, in particolare nell'ambito del ciberspazio, senza peraltro intaccare la funzionalità del sistema informatico.
Nella comunicazione della Commissione adottata oggi si prendono in considerazione i vantaggi delle tecnologie PET, si prefissano gli obiettivi della Commissione per promuovere tali tecnologie e si definiscono chiare azioni finalizzate al loro conseguimento, sostenendo l'evoluzione delle PET e il loro uso da parte dei responsabili del trattamento dei dati e dei consumatori.
Per conseguire l'obiettivo di rafforzare la tutela della privacy e la protezione dei dati nella Comunità, la Commissione intende identificare chiaramente la necessità di tecnologie PET, definirne i requisiti tecnologici (nella fattispecie mediante progetti RST e dimostrazioni pilota su ampia scala) e promuovere ulteriormente le PET e il loro uso da parte di aziende e di autorità pubbliche, coinvolgendo una pletora di attori, tra cui i propri servizi, le autorità nazionali, l'industria e i consumatori. Lo scopo è quello di gettare le basi per l'istituzione di servizi di tutela della privacy che responsabilizzino gli utenti, in grado di riconciliare le disparità giuridiche e tecniche nel territorio europeo attraverso partenariati pubblico/privato.
Per garantire il rispetto delle opportune norme in materia di protezione di dati mediante le tecnologie PET, sono previsti la normazione e il coordinamento delle regole tecniche nazionali sulle misure di sicurezza per la protezione dei dati.
La Commissione intende inoltre intraprendere iniziative di sensibilizzazione e analizzare la possibilità di istituire un sistema europeo di marchi di certificazione (privacy seal). La finalità di questi marchi di certificazione è quella di consentire ai consumatori di riconoscere facilmente un prodotto che garantisce o rafforza il rispetto delle norme per la protezione dei dati, in particolare mediante l'integrazione di tecnologie PET.

da diritto.it

Il trattamento dei dati personali nell’attivita’ di investigazione privata
SOMMARIO: 1. IL QUADRO NORMATIVO E L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA; 2. IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA’ PENALE.

1. IL QUADRO NORMATIVO E L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

L’attività di investigazione privata è uno dei settori in cui più si manifesta il contrasto e l’esigenza di bilanciamento tra la protezione dei dati personali e gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra cui quello alla difesa ex art. 24 Cost..
Sempre più frequentemente, infatti, le investigazioni private sono finalizzate all’acquisizione di dati e informazioni utilizzabili in giudizio dalle parti.
Nel d. lgs. 196/2003, Codice della protezione dei dati personali, sono riportate diverse disposizioni che riguardano il settore in esame, a partire dall’art. 13, c. 5, lett. b, che stabilisce una deroga all’obbligo di informativa preventiva all’interessato presso il quale sono raccolti i dati personali, allorquando “ i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Analogamente, non sussiste obbligo di acquisire il consenso scritto dell’interessato, ai sensi dell’art. 24, c. 1, lett. f, per il trattamento dei dati effettuato “ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, nr. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”. Per i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26, c. 4, lett. c del Codice , è necessaria anche l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali; per i dati supersensibili, il trattamento dei dati è subordinato all’ulteriore condizione che il diritto tutelato “deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.
L’art. 135 del Codice stabilisce, altresì, che “il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, nr. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge”.
Inoltre, anche in questo campo la regola è costituita dal diritto alla protezione dei dati personali ex art. 1 del Codice, mentre l’eccezione è rappresentata da tutto ciò che limita questa situazione giuridica, cioè il trattamento dei dati personali, che è pertanto minuziosamente e formalisticamente disciplinato dalla normativa, che prevede numerose misure di garanzia e controllo, a cominciare dagli adempimenti dell’informativa e del consenso e proseguendo con il diritto di accesso ex art. 7 dello stesso Codice, fino agli incisivi strumenti di tutela previsti dagli artt. 141 e ss. del citato decreto legislativo 196/2003.
La regola basilare è, quindi, quella della necessità del trattamento dei dati, ex art. 3 del Codice, che, in definitiva, è uno dei profili di quello che, in diritto pubblico, verrebbe definito principio di proporzionalità. Ciò è la conseguenza dell’altissimo potenziale di lesività per la dignità personale che contraddistingue il trattamento dei dati personali e che lo fa assimilare all’esercizio di un potere pubblico, anche se effettuato da un soggetto privato.
Sono espressione del canone della necessità altre fondamentali modalità del trattamento definite dall’art. 11 del Codice, tra cui spiccano la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Il mancato rispetto di tali modalità determina l’inutilizzabilità dei dati personali acquisiti, come stabilito dal citato art. 11, u.c..
Per quanto attiene all’investigazione privata assume, inoltre, grande risalto la legittimità dello scopo per cui vengono raccolti i dati, ex art. 11, comma 1, lett. b del Codice.
A tal proposito, può sembrare problematico il coordinamento con quella normativa previgente che stabilisce un regime di autorizzazione per l’attività di investigazione privata, così come previsto dall’art. 134 del R.D. 18.6.1931, nr. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che pare fornire una cornice di legittimità intrinseca ai soggetti operanti nel settore.
Ma tale conclusione non sembra fondata, per tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, il Codice di protezione dei dati personali, successivo alla normativa appena richiamata, stabilisce regole aggiuntive e vincolanti per l’attività di investigazione privata sotto il particolare profilo del trattamento dei dati personali.
A questa osservazione si aggiunge la circostanza che, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 6.5.1940, nr. 635, non è invocabile il titolo autorizzatorio per esimere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui l’autorizzato possa essere incorso. E’ noto, infatti, che il trattamento illecito dei dati può determinare danni civilmente risarcibili, ex art. 15 del Codice, oltre che responsabilità penali.
Infine vi è un argomento testuale, fornito dallo stesso art. 11, comma 1, lett. b., del Codice, che non fa riferimento alla mera legittimità dell’attività, bensì al più stringente requisito della legittimità degli scopi per cui i dati sono raccolti.
Quindi, non potrà considerarsi legittima la raccolta dei dati svolta per mera curiosità o capriccio personale, o, addirittura, per scopi illeciti anche se, per avventura, viene effettuata da soggetti legalmente autorizzati. Al contrario, sarà consentito il trattamento dei dati per scopi tutelati dalla legge, come la salvaguardia dallo spionaggio industriale della libera iniziativa privata, garantita ex art. 41 Cost., ovvero la difesa in giudizio ex art. 24 Cost..
Quest’ultimo scopo qualifica ulteriormente l’attività investigativa privata, tanto da sottrarla agli obblighi di informativa all’interessato e di consenso del medesimo per la raccolta dei dati, così come stabilito dai già citati art. 13, comma 5, lett. b e art. 24, c. 1, lett. f.
Tuttavia lo speciale regime derogatorio previsto da queste ultime disposizioni è subordinato alla sussistenza di altri due requisiti, costituiti dall’esclusiva finalità difensiva per cui sono raccolti i dati e dalla temporaneità della conservazione dei dati medesimi, limitata al tempo strettamente necessario al conseguimento della citata finalità, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Codice, quest’ultimo in tema di dati sensibili.
Poichè l’esenzione dalla necessità di chiedere il consenso dell’interessato è essenziale per l’efficace svolgimento dell’attività di investigazione privata, se ne deduce che quest’ultima non può sostanzialmente esplicarsi se non nell’ambito di un’attività finalizzata a scopi giudiziari.
Per completare la descrizione del quadro normativo, è bene, inoltre, richiamare il provvedimento di carattere generale nr. 6/2005 (1) del 21 dicembre 2005, emanato dal Garante per l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nel settore in esame. Analogamente il provvedimento nr. 7/2005 (2), in materia di trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, al capo IV, punto 2, lett. c, prevede il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia.
Le finalità del trattamento, per i dati sensibili, sono stabilite dal punto 2 del provvedimento nr. 6/2005, secondo il quale il trattamento può essere effettuato per far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, ovvero per ricercare e individuare elementi a favore di un soggetto coinvolto in un procedimento penale, ai sensi della legge 397/2000 sulle investigazioni difensive. Vengono fatte salve altre autorizzazioni generali rilasciata ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, come la nr. 1/2005, riguardante i rapporti di lavoro, rilasciata il 21.12.2005 (3).
Le modalità del trattamento sono invece stabilite dal punto 4 della citata autorizzazione nr. 6/2005, che, in particolare, prescrive la necessità di un incarico formale, specifico e motivato e l’esecuzione personale da parte dell’investigatore privato o di collaboratori soggetti a puntuale vigilanza. Il divieto per l’investigatore privato di intraprendere attività di propria iniziativa mira, evidentemente, a evitare la costituzione di raccolte di dati non giustificate da esigenze difensive concrete e attuali e sottoposte al rischio di pericolose dispersioni o indebiti trattamenti. Non si può, infatti, tralasciare la circostanza che il Codice considera a tutti gli effetti il trattamento dei dati personali come un’attività pericolosa, ai sensi del già ricordato art. 15, che richiama l’art. 2050 c.c..
In forza del punto 5, “i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto” e, correlativamente, “una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico”. Ai sensi del punto 6, che richiama l’art. 26 u.c. del Codice, “i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi”.
Il rispetto delle regole appena descritte, che disciplinano il trattamento dei dati personali nel settore delle investigazioni private, dovrebbe contraddistinguersi per notevole rigorosità, considerata la peculiarità di tale attività, finalizzata alla raccolta, trattamento e comunicazione di dati personali.
Le pronunce della giurisprudenza, infatti, applicano in modo molto puntuale le direttive formulate dal Codice.
Ad esempio la Cassazione, I Sezione civile, nella sentenza del 15 luglio 2005, nr. 15076, decidendo su una controversia regolata, “ratione temporis”, dalla l. 675/1996, ha affrontato il problema della durata della conservazione dei dati personali nell’attività di investigazione privata.
La Corte di legittimità, in una fattispecie di raccolta dei dati avvenuta senza la preventiva informativa all’interessato prevista dall’art. 10 l. 675/1996, ha confermato la decisione del Tribunale, secondo la quale non sussiste più la necessità di differire il diritto dell’interessato ad ottenere la cancellazione dei dati personali raccolti e ad opporsi al loro trattamento una volta ultimate le operazioni di raccolta e trattamento e versata la relativa documentazione in giudizio. Era questo il limite temporale entro il quale vigeva l’eccezionale regime di trattamento privilegiato previsto, all’epoca, dall’art. 10 comma 4, lett. a l. 675/1996, ora confermato dall’art. 13, c. 5, lett. b del Codice.
Per inciso, è stato osservato che costituiscono dati personali anche “le informazioni relative alla presenza della persona in un determinato posto, la data della presenza, il tempo di permanenza, le persone eventualmente incontrate..” (4)
Nella prassi del Garante presenta notevole interesse, in materia di rapporti di lavoro, il provvedimento del 9.11.2006 (5), con il quale è stato riconosciuto legittimo il trattamento dei dati effettuati dal datore di lavoro privato che aveva acquisito informazioni, tramite un’agenzia di investigazioni privata, sulla condotta di un lavoratore che svolgeva attività lavorativa presso un esercizio pubblico durante un periodo di assenza dal servizio per malattia.
La decisione, richiamando una pronuncia della Cassazione (6), ha affermato la legittimità del ricorso all’attività di un’agenzia investigativa privata, “laddove la stessa non sia volta ad accertare l’inidoneità o l’infermità della malattia o infortunio del lavoratore dipendente – come vietato dall’art. 5 della legge nr. 300/1970 – ad accertare l’idoneità e l’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, limitandosi piuttosto, come risulta dagli atti nel caso di specie, alla sola osservazione di comportamenti esteriori potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia”.

2. IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA’ PENALE.
La disciplina prevista dal Codice di protezione dei dati personali non esaurisce, tuttavia, il problema delle possibili responsabilità derivanti dalla raccolta dei dati effettuata nell’ambito dell’attività di investigazione privata, di cui va valutata anche la liceità penale.
Infatti sarà lecita, sussistendo i citati requisiti, solo l’acquisizione dei dati effettuata da parte dell’investigatore privato in luogo pubblico, ma non quella avvenuta in uno dei luoghi previsti dall’art. 614, c. 1, c.p., che è invece astrattamente punibile ai sensi dell’art. 615 bis c.p., nel caso in cui notizie o immagini siano state ottenute mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora. Tra i luoghi previsti dall’art. 614, c. 1 c.p. rientrano peraltro, secondo autorevole giurisprudenza, anche quelli aperti al pubblico, come bar, negozi ed altri consimili, in cui devono essere pertanto inibite le citate interferenze (7).
Si rileva, innanzitutto, che l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali impedisce l’insorgere di responsabilità civilistiche a carico di chi abbia effettuato raccolta e trattamento dei dati, ma non determina la nascita di un vero e proprio diritto in suo favore con effetto scriminante ex art. 51 c.p..
Solo qualora l’attività dell’investigatore privato sia ulteriormente qualificata dal diritto alla difesa, la sua condotta potrà essere scriminata sotto il profilo penale, purchè sussistano tutti i presupposti previsti dall’art. 51 c.p.; a questo fine, “non dovranno essere oltrepassati i limiti interni o logici (ricavabili già dalla ratio essendi del diritto) ed esterni (volti a salvaguardare interessi costituzionali, che risultano prevalenti sulla base di un bilanciamento che non deve, però, portare alla soccombenza totale dell’interesse tutelato dal diritto)” (8).
Applicando tali cooordinate ermeneutiche, l’intrusione nella vita privata da parte dell’investigatore privato, con gli strumenti ex art. 615 bis c.p., non sembra giustificabile dall’esercizio del diritto alla difesa genericamente inteso, ma solo a condizione che tale diritto sia a sua volta finalizzato alla tutela di un diritto di pari rilievo rispetto a quello violato, come quello attinente alla libertà personale di chi abbia dato l’incarico di svolgere le investigazioni. Quindi, potrebbero essere consentite le investigazioni difensive volte alla tutela della libertà personale dell’imputato, ma non quelle finalizzate alla tutela della libertà di impresa, la quale non sembra rivestire una rilevanza pari alla garanzia costituzionale dell’inviolabilità del domicilio.
Alle stesse conclusioni pare condurre un autorevole orientamento dottrinale, che valorizza l’avverbio “indebitamente” riportato nella formulazione dell’art. 615 bis c.p., sottolineando che non si tratta di un mero richiamo alle cause di giustificazione previste dal codice penale, ma di “un limite ulteriore, per effetto del quale debbono ritenersi privi di rilevanza penale comportamenti che appaiano giustificati da un interesse superiore od uguale a quello oggetto di tutela, secondo l’apprezzamento concreto del giudice” (9).
Si tratta, evidentemente, di una problematica estremamente delicata, da affrontare con notevole attenzione sia per evitare qualsiasi possibile abuso a danno della riservatezza delle persone, sia in considerazione della difficoltà di stilare una vera e propria graduatoria dei valori costituzionali.
La giurisprudenza, peraltro, sembra al momento propensa a considerare non punibile il soggetto che abbia agito per fini di autotutela e, in particolare, per precostuirsi una prova che lo scagioni da accuse ingiuste mosse nei suoi confronti, potendo mancare, nella fattispecie, la coscienza dell’antigiuridicità del fatto e, quindi, l’elemento soggettivo doloso previsto dall’art. 615 bis (10).
La pronuncia conferma che la non punibilità della condotta lesiva ex art. 615 bis è del tutto eccezionale e che solo in tali ristretti limiti potrebbe essere estesa ad analoghi comportamenti posti in essere da investigatori privati.

Dott. Vito Montaruli

FERRARI: DUE TECNICI CONDANNATI PER SPIONAGGIO

ERANO PASSATI ALLA TOYOTA NEL 2003

Rivelazione di segreto industriale e ricettazione di cd con dati e disegni.

MODENA - Due ex tecnici della Ferrari, sospettati di aver rivelato segreti industriali nel momento in cui erano passati alla Toyota, sono stati condannati dal tribunale per spionaggio industriale. Angelo Santini è stato condannato a nove mesi per la rivelazione di segreto industriale, Mauro Iacconi a un anno e quattro mesi per la ricettazione di un cd con dati, file e disegni che gli era stato consegnato dal collega. Per entrambi la pena è sospesa; i legali hanno annunciato il ricorso in appello. La vicenda iniziò nel 2003, quando la Ferrari presentò un esposto in cui si rimarcava come la monoposto Toyota di Formula Uno presentasse molti particolari somiglianti alle rosse di Maranello. I sospetti caddero su Santini e Iacconi. Un terzo tecnico, inizialmente indagato, è stato poi prosciolto. La difesa di Santini e Iacconi ha sostenuto che non ci fu rivelazione di segreti industriali, anche perché in Formula Uno le soluzioni tecniche «invecchiano» velocemente.

CONCORRENZA SLEALE PER I TRAPIANTI, INTERVENGONO GLI 007



















Se in Italia nel mirino dei detective privati sono finiti giocatori di calcio e vip vari, in America l'ultimo caso di spionaggio riguarda più banalmente ex trapiantati di capelli. Un noto centro tricologico di Sacramento, in California, ha portato infatti in tribunale decine di foto e filmati effettuati di nascosto a suoi ex clienti conquistati dalla concorrenza di un altro centro, l'Elite. Le immagini sono state usate come prove a sostegno di una causa per violazione contrattuale. Il problema è infatti che all'Elite lavorano due ex dipendenti, che secondo l'accusa non avrebbero rispettato gli impegni assunti al momento della loro prima assunzione presso l'Hair Club for Men.

CONVENZIONE TRA QUESTURA E ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

Il Questore Luigi Savina
La questura di Ferrara, nell’ambito delle iniziative di “sicurezza partecipata”, ha sottoscritto ieri con gli istituti di vigilanza privata della provincia una convenzione per implementare l’attività di prevenzione e controllo del territorio, mediante una moltiplicazione dei punti di osservazione, rappresentati in questo caso dalla guardie particolari giurate in servizio, pur nel rispetto assoluto dei compiti istituzionali disciplinati dalla normativa vigente e delle modalità di servizio già previste.
La diffusione in simultanea di notizie di reato dalla sala operativa della questura alle centrali radio degli istituti di vigilanza consente l’utilizzo, quali punti di osservazione, di tutte le guardie particolari giurate in servizio sul territorio. Così come la notizia di fatti significativi segnalati dalle guardie giurate rappresenta un ulteriore sistema di allerta rapido per le forze dell’ordine.
In questo modo si cerca di raggiungere un più efficace raccordo usando un sistema veloce di collegamento tra la centrale operativa della questura e le sale operative della vigilanza privata mediante l’installazione di un apparecchio di trasmissione multi direzionale che consentirà la comunicazione diretta e contemporanea tra le centrali operative.
Gli istituti di vigilanza ((Battistoli, Coop Service, Corpo vigili giurati, Lucerna vigilanza, Securpol) si sono resi subito disponibili con le 150 guardie giurate di cui dispongono ogni giorno sul territorio.