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lunedì, giugno 01, 2015

SPIONAGGIO - Malatesta Investigazioni


Atto ed effetto dello spiare. In particolare: A) attività segreta che mira ad acquistare informazioni di carattere militare, politico, organizzativo su di un altro stato. Lo spionaggio politico o militare e lo spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione sono per il codice penale italiano delitto contro la personalità internazionale dello stato. Per lo spionaggio politico o militare la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni, dell'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno stato in guerra con lo stato italiano o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello stato ovvero le operazioni militari. Per lo spionaggio di notizie di cui è stata vietata la diffusione la pena è della reclusione non inferiore a 10 anni, dell'ergastolo se ricorrono le aggravanti sopraccitate per lo spionaggio politico o militare. In tempo di guerra, lo spionaggio commesso per favorire il nemico era punito con la morte con degradazione. Una forma meno grave di spionaggio è il procacciamento o la rivelazione a uno stato estero di notizie militari non destinate a rimanere segrete, ma aventi carattere riservato. B) Spionaggio industriale, attività illecita volta all'acquisizione di notizie segrete o riservate su processi produttivi di un'azienda, brevetti, invenzioni per usarle in proprio o venderle a terzi.