Atto ed effetto dello spiare. In particolare: A) attività segreta che
mira ad acquistare informazioni di carattere militare, politico,
organizzativo su di un altro stato. Lo spionaggio politico o militare e
lo spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione sono per il
codice penale italiano delitto contro la personalità internazionale
dello stato. Per lo spionaggio politico o militare la pena è della
reclusione non inferiore a quindici anni, dell'ergastolo se il fatto è
commesso nell'interesse di uno stato in guerra con lo stato italiano o
se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello stato
ovvero le operazioni militari. Per lo spionaggio di notizie di cui è
stata vietata la diffusione la pena è della reclusione non inferiore a
10 anni, dell'ergastolo se ricorrono le aggravanti sopraccitate per lo
spionaggio politico o militare. In tempo di guerra, lo spionaggio
commesso per favorire il nemico era punito con la morte con
degradazione. Una forma meno grave di spionaggio è il procacciamento o
la rivelazione a uno stato estero di notizie militari non destinate a
rimanere segrete, ma aventi carattere riservato. B) Spionaggio industriale,
attività illecita volta all'acquisizione di notizie segrete o riservate
su processi produttivi di un'azienda, brevetti, invenzioni per usarle
in proprio o venderle a terzi.