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lunedì, aprile 27, 2015

GIUDICE DI PACE






Ai sensi dell’art. 41 dello Statuto speciale: “L’istituzione degli uffici di conciliazione dei comuni della Valle d’Aosta è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Regione, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall’ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea della autorizzazione, nei casi da esso previsti.

Con l’entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 (“Istituzione del giudice di pace”), il giudice conciliatore viene sostituito dal giudice di pace – attivo dal primo maggio 1995 - e la disposizione statutaria viene considerata dalla Corte costituzionale (sent. 150 del 1993) “inoperante”, in quanto ne sarebbero venuti meno i presupposti.

Peraltro, la legge istitutiva del Giudice di pace riconosce ai Presidenti delle Regioni aventi prerogative statutarie in materia (Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige) un ruolo che riecheggia quello previsto dai rispettivi Statuti speciali.

In particolare, la legge n. 374/1991 all’art. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) dispone che:

“1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.”


Inoltre, a tutela delle prerogative linguistiche l’art. 41 (Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese), comma secondo, recita come segue:

“2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.”.

Quindi, in sostanza, al Presidente della Regione è riconosciuto un potere di proposta sia per quanto riguarda la nomina (e la conferma) dei Giudici di Pace che per la loro decadenza ed, in generale, in relazione alle sanzioni disciplinari a carico di questi ultimi.

Gli uffici del giudice di pace in Valle d’Aosta sono due, uno ad Aosta e l’altro a Donnas, con un organico – stabilito dal Ministro della Giustizia - rispettivamente di 6 e 2 magistrati onorari, risultando tuttavia attualmente coperto solo un posto per ogni sede.

Infatti, per effetto dell’art. 6-ter della legge n. 271/04 di conversione del D.L. 241/04, entrata in vigore il 14 novembre 2004, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine, anche in corso di definizione, sono state sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace. Ciò ha comportato la sospensione della procedura concorsuale avviata con il decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino del 7 luglio 2003 (pubblicato in GU, 4° Serie speciale, n. 57 del 22 luglio 2003).

Ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 32/1997, il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale della Regione e nell’organico della Giunta regionale. Le spese sostenute dalla Regione in applicazione di tale legge sono rimborsate dallo Stato (art. 8, comma 2 l.r. n. 32/1997).

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