Ai sensi dell’art. 41 dello Statuto speciale: “
L’istituzione degli
uffici di conciliazione dei comuni della Valle d’Aosta è disposta con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.
Il Presidente della Regione, in virtù di delegazione del Presidente
della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite
dall’ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla
revoca e alla dispensa dall’ufficio dei giudici conciliatori e
viceconciliatori; autorizza, inoltre, all’esercizio delle funzioni di
cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone
che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamento predetto; e provvede
alla revoca e alla sospensione temporanea della autorizzazione, nei casi
da esso previsti.”
Con l’entrata in vigore della legge
21 novembre 1991, n. 374
(“Istituzione del giudice di pace”), il giudice conciliatore viene
sostituito dal giudice di pace – attivo dal primo maggio 1995 - e la
disposizione statutaria viene considerata dalla Corte costituzionale (
sent. 150 del 1993) “inoperante”, in quanto ne sarebbero venuti meno i presupposti.
Peraltro,
la legge istitutiva del Giudice di pace riconosce ai Presidenti delle
Regioni aventi prerogative statutarie in materia (Valle d’Aosta e
Trentino Alto-Adige) un ruolo che riecheggia quello previsto dai
rispettivi Statuti speciali.
In particolare, la legge n. 374/1991 all’art. 40 (
Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) dispone che:
“1.
Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla
censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti
delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e
Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su
proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le
altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel
rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
2. I
presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano
l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale
amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale
sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno
stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte
regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea
dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.”
Inoltre, a tutela delle prerogative linguistiche l’art. 41 (
Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese), comma secondo, recita come segue:
“2.
Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici
di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli
uffici del giudice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua
francese, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai
sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con e degli
articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.”.
Quindi,
in sostanza, al Presidente della Regione è riconosciuto un potere di
proposta sia per quanto riguarda la nomina (e la conferma) dei Giudici
di Pace che per la loro decadenza ed, in generale, in relazione alle
sanzioni disciplinari a carico di questi ultimi.
Gli uffici del
giudice di pace in Valle d’Aosta sono due, uno ad Aosta e l’altro a
Donnas, con un organico – stabilito dal Ministro della Giustizia -
rispettivamente di 6 e 2 magistrati onorari, risultando tuttavia
attualmente coperto solo un posto per ogni sede.
Infatti, per
effetto dell’art. 6-ter della legge n. 271/04 di conversione del D.L.
241/04, entrata in vigore il 14 novembre 2004, le ammissioni al
tirocinio e le nuove nomine, anche in corso di definizione, sono state
sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche degli
uffici del giudice di pace. Ciò ha comportato la sospensione della
procedura concorsuale avviata con il decreto del Presidente della Corte
di Appello di Torino del 7 luglio 2003 (pubblicato in GU, 4° Serie
speciale, n. 57 del 22 luglio 2003).
Ai sensi
dell’articolo 1 della l.r. n. 32/1997,
il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito
nel ruolo unico del personale della Regione e nell’organico della
Giunta regionale. Le spese sostenute dalla Regione in applicazione di
tale legge sono rimborsate dallo Stato (
art. 8, comma 2 l.r. n. 32/1997).
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