Remo Bresciani
Legittimo il licenziamento della cassiera di un supermercato che, in occasione degli acquisti di avventori privi della tessera soci, accredita i punti della spesa effettuata sulla propria carta personale. Il comportamento, infatti, si deve considerare idoneo a ledere il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente dal momento che in questo modo consente a persone che non ne hanno diritto di usufruire degli sconti concessi ai soci, procurando così un danno economico all'azienda e ottenendo un indebito vantaggio personale.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 20270/2009 (su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) che ha respinto il ricorso della cassiera di una cooperativa.
Alla donna, licenziata per giusta causa, era stato contestato di aver utilizzato per gli acquisti effettuati da clienti privi della tessera di socio la propria carta determinando a suo favore un «quantitativo di punti non spettanti» e consentendo agli stessi di usufruire di sconti destinati solo ai titolari della carta. Non solo. La cassiera aveva anche trasferito sulla propria tessera i punti di altre carte intestate a soci determinando così un grave danno economico e d'immagine al datore di lavoro.
Il tribunale ha dichiarato illegittimo il recesso ma in appello la decisione è stata interamente riformata.
Inevitabile quindi il ricorso in Cassazione. Di fronte ai giudici di legittimità la cassiera ha lamentato che la contestazione degli addebiti doveva considerarsi tardiva perché avvenuta a distanza di mesi dall'accaduto. Inoltre, ha sostenuto la ricorrente il Codice disciplinare non era ben visibile nei locali dell'azienda e, soprattutto, non conteneva quel comportamento come passibile di licenziamento. Infine i punti da lei accumulati erano convogliati sulla sua tessera solo per essere poi utilizzati per fini di beneficenza, senza vantaggio personale.
I giudici di legittimità hanno affermato al contrario che la contestazione degli addebiti non poteva reputarsi tardiva dal momento che i fatti contestati erano emersi solo dopo un «controllo informativo che aveva comportato la necessità di incrociare numerosi dati», sicché il tempo intercorso prima della contestazione formale era stato giustificato dal fatto che «si era in presenza di condotte non evidenti, riscontrate solo a distanza di tempo dalla loro realizzazione e che avevano, quindi, richiesto indagini elaborate per il loro accertamento». Infatti l'immediatezza e la tempestività che condizionano la validità del licenziamento per giusta causa vanno intese in senso relativo e possono essere compatibili con un intervallo temporale reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi. Per quanto riguarda invece l'inserimento della condotta contestata nel codice disciplinare la Corte ha ricordato che il principio di tassatività degli illeciti non ha carattere assoluto, dovendosi distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni relative all'organizzazione aziendale e quelli costituiti da comportamenti «manifestamente contrari agli interessi dell'impresa», come nel caso in esame, che giustificano il recesso anche senza essere menzionati nel codice perché contrari alla legge.
Nella vicenda risulta provato che gli accrediti sulla carta della cassiera non corrispondevano ad acquisti da lei effettuati, ma da un suo uso "distorto" della tessera punti sulla quale la donna aveva convogliato anche gli acquisti di altri, a volte ignari, avventori. Un simile comportamento, ha quindi concluso la Suprema corte, è idoneo a ledere il vincolo fiduciario «facendo venir meno la possibilità di ipotizzare un comportamento improntato a regole di correttezza nel prosieguo del rapporto».
I punti della decisione
Accredito «distorto»
Non si scherza con la tessera punti del supermercato. Lo dimostra il licenziamento di una cassiera che, in occasione degli acquisti di avventori privi della tessera soci, accredita i punti della spesa effettuata sulla propria carta personale
Danno all'azienda
Il comportamento lede il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente perchè consente a persone che non ne hanno diritto di usufruire degli sconti concessi ai soci, procurando così un danno economico all'azienda e ottenendo un indebito vantaggio personale
Scontrini ai raggi X
La contestazione degli addebiti – secondo i giudici – non poteva considerarsi tardiva poichè i fatti contestati erano emersi solo dopo un «controllo informativo che aveva comportato la necessità di incrociare numerosi dati» degli scontrini di cassa e degli acqusiti
Vantaggio personale
Non è servita la giustificazione della cassiera che i punti accumulati erano stati trasferiti sulla sua tessera per essere poi utilizzati a fini di beneficenza. In realtà, parte dei punti erano rimasti sul suo conto e utilizzati a proprio vantaggio