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martedì, novembre 25, 2008
Le intercettazioni telefoniche
Per poter contrallare sistematicamente un mezzo di comunicazione come il telefono, il fax o la posta elettronica ci devono essere già gravi indizi di reato. La decisione di sottoporre a intercettazione un telefono(o uno degli altri mezzi di comunicazione) deve essere presa da un giudice (il giudice per le indagini preliminari), su richiesta del pubblico ministero. In caso di urgenza l'intercettazione può essere disposta direttamente dal pubblico ministero con decreto motivato, ma entro ventiquattro ore lo stesso pubblico ministero deve comunicare il suo provvedimento al giudice. Se il giudice entro quarantott'ore non convalida l'intercettazione, le operazioni devono essere interrotte e tutto quello che è stato registrato non potrà essere utilizzato nel processo (art.267 cpp). Il codice penale prevede anche un limite temporale massimo di durata delle intercettazioni (quindici giorni).Inoltre, è stabilito che i risultati delle intercettazioni eseguite fuiri dei casi previsti o senza rispetto delle procedure non siano utilizzabili, non possono essere prese in considerazione dal giudice per condannare l'imputato; per assicurare materialmente l'inutilizzabilità le intercettazioni illecite devono essere distrutte prima della fine del processo (art. 271 cpp). Non bisogna dimenticare che l'autorità giudiziaria e le forze di polizia che intercettano dei telefonini pur essendo consapevoli che non si tratta di uno dei casi consentiti dalla legge, oppure lo fanno violando le norme del codice, possono incorrere nei gravi reati previsti dall'art. 617 del codice penale.
Ordalia
Oridalia fr.ordalie, ant.ordel: dal lat. medioev. ORDALIUM, che trae dal longobard. ORDAIL = ANG-SASS. ordàl, ted.ur-theil sentenza, giudizio.
Cosi venne barbaramente chiamata nel medio-evo la prova pericolosa del fuoco, dell'acqua bollente, del ferro rovente, del duello, mediante la quale doveva dimostrarsi la innocenza di alcuno: detto anche Giudizio di Dio.
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Cosi venne barbaramente chiamata nel medio-evo la prova pericolosa del fuoco, dell'acqua bollente, del ferro rovente, del duello, mediante la quale doveva dimostrarsi la innocenza di alcuno: detto anche Giudizio di Dio.
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giovedì, novembre 20, 2008
Garante Privacy: Codice di deontologia per svolgere investigazioni difensive
Entrerà in vigore il 1° gennaio 2009 il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive che dovranno essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata.
In particolare, per quanto riguarda gli obblighi imposti agli investigatori privati è previsto che: "L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice".
(Garante per la protezione dei dati personali, Codice 6 novembre 2008: Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive).
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata.
In particolare, per quanto riguarda gli obblighi imposti agli investigatori privati è previsto che: "L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice".
(Garante per la protezione dei dati personali, Codice 6 novembre 2008: Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive).
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