Legge 1 marzo 2002, n.39 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001"...
Legge 1 marzo 2002, n.39"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001"Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 - Supplemento ordinario n. 54(...)ART. 33Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole: "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea";b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani";c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno Stato membro dell'Unione europea";d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:"Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresí, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico".modifica:Art. 134 - Senza la licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.------------Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea, o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.------------I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.------------La licenza non può essere conceduta per operazione che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.Art. 138 - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;3) sapere leggere e scrivere;4) non avere riportato condanna per delitto;5) essere persona di ottima condotta politica e morale;6) essere munito della carta d'identità;7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali ed a quella degli infortuni sul lavoro.------------La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.------------Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresí, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresí, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico".modifica:Art. 134 - Senza la licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.------------Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea, o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.------------I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.------------La licenza non può essere conceduta per operazione che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.Art. 138 - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;3) sapere leggere e scrivere;4) non avere riportato condanna per delitto;5) essere persona di ottima condotta politica e morale;6) essere munito della carta d'identità;7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali ed a quella degli infortuni sul lavoro.------------La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.------------Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresí, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.